(massima n. 1)
La questione relativa alla spettanza di una causa di opposizione all'esecuzione al pretore in funzione di giudice del lavoro, anziché — ai sensi del secondo comma dell'art. 618 bis c.p.c. — allo stesso pretore come giudice dell'esecuzione secondo le norme stabilite per il rito del lavoro (in quanto applicabili), riguarda la distribuzione interna delle controversie nell'ambito dello stesso organo giudiziario e, pertanto, non può essere oggetto di ricorso per regolamento di competenza.