(massima n. 1)
In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618 bis, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione gią iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste pił ostacolo all'operativitą della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).