(massima n. 1)
Le sentenze pronunziate su opposizioni agli atti esecutivi nelle esecuzioni traenti titolo da controversie di lavoro, sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, giacché l'art. 618 bis c.p.c. (nel testo di cui alla legge n. 533 del 1973) ha innovato — nella materia delle opposizioni alla esecuzione o agli atti esecutivi traenti titolo dalle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria — unicamente quanto al rito e alla competenza.