(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 618 bis cod. proc. civ., nelle esecuzioni forzate promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro in materia previdenziale le opposizioni all'esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, in considerazione della natura previdenziale del credito, con conseguente attrazione alla competenza del medesimo giudice, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., delle richieste del procuratore distrattario delle somme esposte in precetto, stante la loro stretta correlazione con le spettanze di natura previdenziale. (Fattispecie in tema di riconoscimento del diritto ad ottenere rivalutazione ed interessi legali a seguito di ritardato pagamento dell'indennitą premio di fine servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali da parte dell'I.N.P.D.A.P.).