(massima n. 1)
È improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi da introdursi col rito del lavoro - sebbene la fase di merito sia stata tempestivamente proposta nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione - qualora la notificazione del ricorso depositato e del decreto sia mancata del tutto, non essendo consentito al giudice di assegnare all'opponente un termine perentorio entro il quale provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., e ciò stante il carattere tipicamente impugnatorio del relativo giudizio.