(massima n. 1)
A norma dell'art. 618 bis c.p.c. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973), nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, le opposizioni all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e le opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 dello stesso codice, rientrano nella competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro, mentre la competenza del giudice dell'esecuzione, fatta salva dal secondo comma dell'art. 618 bis cit., concerne soltanto la prima fase del processo, quando l'opposizione sia proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con ricorso a quel giudice, ma non si estende alla cognizione del merito dell'opposizione.