Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano (1) (2), quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente (3).
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Note
(1)
Tale ipotesi si potrebbe verificare nel caso di un antico palazzo ammobiliato o di un negozio con scaffali e banchi, escluse naturalmente le merci.
(2)
Diversi sono i presupposti dell'espropriazione congiunta. Innanzitutto, è necessario che il creditore pignorante ne faccia richiesta nell'atto di pignoramento. In seguito, si precisa che il pignoramento deve avvenire in maniera contestuale sin dall'inizio, in due modi diversi: per i beni immobili si seguiranno le regole dettate dall'art. 555; per i beni mobili, invece, avverrà con la descrizione dei beni e la determinazione del loro valore, così come previsto dall'art. 518.
(3)
Ulteriore presupposto affinché si possa avere espropriazione dei beni mobili insieme con gli immobili è che i primi non costituiscano pertinenze [v. c.c. 817] dei secondi, ovvero non devono essere legati da un vincolo durevole di destinazione che renda il bene mobile vincolato funzionalmente all'immobile. In caso contrario, infatti, si ha l'estensione automatica del pignoramento ex art. 2912 c.c. [v. 559].