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Articolo 556 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Espropriazione di mobili insieme con immobili

Dispositivo dell'art. 556 Codice di procedura civile

Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano (1) (2), quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente (3).

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

Note

(1) Tale ipotesi si potrebbe verificare nel caso di un antico palazzo ammobiliato o di un negozio con scaffali e banchi, escluse naturalmente le merci.
(2) Diversi sono i presupposti dell'espropriazione congiunta. Innanzitutto, è necessario che il creditore pignorante ne faccia richiesta nell'atto di pignoramento. In seguito, si precisa che il pignoramento deve avvenire in maniera contestuale sin dall'inizio, in due modi diversi: per i beni immobili si seguiranno le regole dettate dall'art. 555; per i beni mobili, invece, avverrà con la descrizione dei beni e la determinazione del loro valore, così come previsto dall'art. 518.
(3) Ulteriore presupposto affinché si possa avere espropriazione dei beni mobili insieme con gli immobili è che i primi non costituiscano pertinenze [v. c.c. 817] dei secondi, ovvero non devono essere legati da un vincolo durevole di destinazione che renda il bene mobile vincolato funzionalmente all'immobile. In caso contrario, infatti, si ha l'estensione automatica del pignoramento ex art. 2912 c.c. [v. 559].

Ratio Legis

La norma indica il caso del pignoramento congiunto la cui ratio si riscontra in motivi di opportunità economica, al fine di realizzare, dalla vendita unitaria dei beni mobili con gli immobili, un prezzo maggiore rispetto a quello che si riuscirebbe ad ottenere dalle due vendite separate. In questo caso quindi, si ha un tipico esempio di connessione di procedimenti esecutivi poiché viene attratto nella competenza del Tribunale anche il pignoramento mobiliare. La ragione giustificatrice dello svolgimento congiunto dei due pignoramenti in un unico processo espropriativo è proprio il legame economico, anche se il processo stesso è iniziato con differenti pignoramenti.

Spiegazione dell'art. 556 Codice di procedura civile

La norma in esame risponde ad esigenze di economia processuale, ed offre al creditore pignorante la possibilità di compiere un pignoramento congiunto, ovvero di pignorare insieme all’immobile anche i mobili che l’ufficiale giudiziario rinviene all’interno (si pensi ad un immobile di scarso valore commerciale, ma al cui interno si trovi mobilio di pregio, il cui valore superi quello effettivo dell’immobile espropriato).

Qualora, dunque, il creditore ne faccia espressa richiesta (volendosi avvalere del cumulo dei mezzi di espropriazione ex art. 483 del c.p.c.), l’ufficiale giudiziario seguirà ai fini dell’espropriazione dei beni mobili le norme dell’art. 518 del c.p.c., mentre per l’espropriazione immobiliare la regola di cui al precedente art. 555 del c.p.c..
I relativi verbali, redatti separatamente, verranno depositati insieme nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione immobiliare (il verbale di pignoramento mobiliare, redatto in loco dall'ufficiale giudiziario, deve recare l'espressa menzione del collegamento con il pignoramento immobiliare).
In dottrina si ritiene che l'espropriazione congiunta, prevista dalla norma in esame, possa essere instaurata solo in via originaria o contestuale, con esclusione di ogni forma di riunione successiva.

Non rientra nel campo di applicazione della presente norma il caso in cui i mobili siano destinati durevolmente in funzione del bene immobile, costituendone pertinenze: in questo caso sarà possibile attuare l’estensione automatica del pignoramento ex art. 2912 del c.c.].
L’esempio che può farsi è quello di un negozio adibito a macelleria, il cui proprietario ha fatto costruire su di una parete un’ansa refrigerata per conservare le carni.
In questo caso, poiché l’ansa costituisce pertinenza inseparabile dell’immobile, alla stessa si estenderà il pignoramento del locale a cui è annessa, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore procedente.

La cd. connessione esecutiva che discende da questa norma comporta anche l'unicità dell'istanza di vendita, non essendo necessaria la presentazione di richieste distinte per l'immobile e per i mobili, dell'ordinanza di autorizzazione, nonché della distribuzione; tuttavia, nel prezzo base per l'incanto, nelle offerte di acquisto, nell'acquisto medesimo e nella somma ricavata occorre distinguere la parte che riguarda l'immobile da quella relativa ai mobili.

Massime relative all'art. 556 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4378/2012

In tema di esecuzione forzata, gli arredi e le suppellettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non sono, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest'ultimo.

In tema di esecuzione forzata, se dopo il pignoramento di un immobile di rilievo storico artistico, questo venga assoggettato da parte del competente ministero ad un divieto di alienazione separatamente dalle collezioni d'arte in esso contenute, tale provvedimento non comporta di per sé l'estensione del pignoramento anche a tali collezioni, ma il creditore procedente ha la facoltà di pignorare con un secondo atto anche queste ultime.

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