(massima n. 1)
Il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilitą nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto alla restituzione dei frutti riguardanti un immobile, gią sottoposto a pignoramento, decorresse dalla domanda del proprietario debitore e non da quella precedentemente proposta dal custode giudiziale, che aveva abbandonato la causa in seguito alla liberazione del bene dal vincolo).