(massima n. 1)
In tema di esecuzione immobiliare, il creditore procedente č obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati l'indennitā a questi spettante per l'attivitā di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell'esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento.