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Articolo 66 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sostituzione del custode

Dispositivo dell'art. 66 Codice di procedura civile

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode (1).

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma (2).

Note

(1) La norma disciplina l'ipotesi della sostituzione del custode, che può aversi solo con specifico provvedimento (ordinanza non impugnabile, di cui all'art. 177 comma 2) del giudice che lo ha nominato (di massima è il giudice istruttore); tuttavia, in caso di urgenza, possono provvedervi anche altri organi giurisdizionali.
La richiesta di sostituzione avanzata dal custode può essere negata nel caso in cui sia impossibile provvedere ad una custodia diversa.
Inoltre, è bene precisare il custode non ha diritto a conservare l'incarico affidatogli, potendo il giudice sostituirlo con altri, senza indennizzo e senza motivo specifico, per cui sarebbe vana una sua opposizione.
L'ordinanza di sostituzione è priva di efficacia definitiva e quindi è impugnabile solamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c. qualora si contesti il potere del giudice di emettere il provvedimento.
(2) Tale comma è stato così sostituito ex art. 59, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il previgente comma così recitava: "Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente". Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c., in particolare la nota (1).

Spiegazione dell'art. 66 Codice di procedura civile

La norma costituisce esplicazione di quel potere di controllo che spetta al giudice sull’attività del consulente, potere che lo legittima in qualunque momento alla sua sostituzione o revoca.
La sostituzione viene disposta con ordinanza e comporta la decadenza del custode dalle proprie funzioni.

Come accaduto in materia di competenza a determinare il compenso del custode, anche in questo caso sono sorti dei dubbi in relazione alla individuazione del giudice competente a disporre la sostituzione, in quanto alla tesi che riconosce tale potere esclusivamente in capo al giudice che ha provveduto alla sua nomina, si contrappone quella secondo cui il suddetto potere deve essere esercitato dal giudice dinanzi al quale si trova il procedimento al momento del verificarsi della causa di sostituzione.

Il problema, ad esempio, si è posto nel caso di azione esecutiva individuale iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario durante il fallimento del debitore: secondo la Suprema Corte, infatti, il potere di nominare o sostituire il custode dei beni pignorati non spetterebbe al giudice delegato al fallimento, bensì a quello dell’esecuzione immobiliare.

Altra problematica sollevata in relazione a questa norma è quella della impugnabilità o meno dell’ordinanza di nomina e sostituzione del custode.
E’ stato evidenziato, al riguardo, che trattasi di ordinanza emessa dal giudice nell’esercizio dei suoi normali poteri di direzione del processo esecutivo, non impugnabile nel merito secondo il terzo comma della norma in esame e neppure ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost..
Ciò lo si fa discendere dalla sua natura di provvedimento meramente conservativo, a contenuto ordinatorio e non decisorio, ovvero di atto meramente amministrativo, che non incide su posizioni di diritto soggettivo, ma che è strettamente strumentale all’esecuzione della procedura attivata.
Si è anche affermato che l’ordinanza di sostituzione non è neppure reclamabile né può formare oggetto di opposizione all’esecuzione.

Per quanto concerne l’individuazione delle circostanze in cui è possibile procedere alla sostituzione del custode, alla tesi dottrinale secondo cui essa può essere ordinata dal giudice in qualunque momento, anche in assenza di specifici inadempimenti degli obblighi di custodia (e, dunque, senza necessità di addurre gravi o giusti motivi)), si contrappone quella sostenuta da altra parte della dottrina, e confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento di sostituzione del custode si deve fondare su di una giusta causa o sulla violazione da parte del custode degli obblighi e dei divieti di cui all’art. 560 del c.p.c..

Massime relative all'art. 66 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6064/1995

Con riguardo all'esecuzione mobiliare conseguente al sequestro conservativo di un autoveicolo, l'ordinanza di surroga del custode, la quale ha natura meramente conservativa, è sottratta ad ogni impugnazione (come, del resto, espressamente disposto dall'art. 66 c.p.c.), salvo che si contesti la stessa competenza del giudice ad emettere il provvedimento. Pure non impugnabili sono i provvedimenti lato sensu amministrativi inerenti all'uso della cosa pignorata o sequestrata e, in generale, gli atti adottati dal giudice nell'esercizio del suo potere di direzione del processo esecutivo, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva. (Nella specie, il pretore aveva respinto la richiesta del debitore di essere nominato custode e di usare l'autovettura sequestrata).

Cass. civ. n. 5352/1994

Nell'azione esecutiva individuale, iniziata o proseguita durante il fallimento del debitore, da un istituto di credito fondiario, secondo le disposizioni eccezionali di cui al R.D. n. 646 del 1905 — ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore della L. 6 giugno 1991, n. 175 (abrogata soltanto a far data dall'1 gennaio 1994 dal T.U. di cui al D.P.R. 1 settembre 1993, n. 385 e recante la revisione della normativa in tema di credito fondiario), il cui art. 17, anche per i prestiti concessi in base alla medesima legge, richiama la disciplina del procedimento esecutivo risultante dal succitato R.D. del 1905 — il potere di nominare o sostituire il custode dei beni pignorati spetta, non già al giudice delegato al fallimento, bensì a quello dell'esecuzione immobiliare, il quale, non è tenuto a conferire tale incarico al curatore fallimentare del fallimento, consentendo la legge la coesistenza delle due procedure ed essendo, pertanto, quella individuale regolata dal codice di rito, per la parte non disciplinata dalle richiamate disposizioni speciali, con la conseguenza che resta fermo il provvedimento di nomina del custode, il quale, pur non impugnabile né revocabile (artt. 66 e 177 c.p.c.) è, tuttavia, suscettibile di modifiche per fatti sopravvenuti nel corso dell'esecuzione (art. 487, stesso codice).

Cass. civ. n. 9968/1992

L'ordinanza di sostituzione del custode di beni sequestrati (art. 66, terzo comma c.p.c.), anche con riguardo ai presupposti, quale la competenza del giudice a pronunciarla secondo i criteri di cui all'art. 65, secondo comma c.p.c., è priva di carattere decisorio e di efficacia definitiva, essendo sempre suscettibile di revoca o modifica e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 9688/1990

In tema di sequestro conservativo mobiliare, la competenza a sostituire il custode spetta non al giudice dell'esecuzione bensì a quello che l'abbia autorizzato avendo lo stesso i poteri di vigilanza e controllo sull'attività del custode dei beni di sequestro, ancorché la nomina sia avvenuta ad opera dell'Ufficiale giudiziario procedente.

Cass. civ. n. 6254/1982

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione di surroga del custode dei beni pignorati è sottratta ad ogni impugnazione, salvo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, allorché si contesti, non già l'opportunità del provvedimento, ma lo stesso potere del giudice di emetterlo. (Nella specie, il curatore di un fallimento si era opposto all'ordinanza del giudice dell'esecuzione che lo aveva sostituito come custode di alcuni immobili, pignorati in corso di fallimento da un istituto di credito fondiario, sostenendo che il provvedimento esulava dalla competenza di quel giudice in quanto interferiva con i poteri riservati al curatore nell'interesse di tutti i creditori nell'ambito della procedura fallimentare; la Suprema Corte ha ritenuto proponibile l'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, e quindi ammissibile il successivo ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva su di essa deciso). L'azione esecutiva individuale eccezionalmente spettante ad un istituto esercente il credito fondiario, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, nonostante il fallimento del mutuatario-debitore, non determina la sottrazione dei beni pignorati dall'istituto alla custodia ed all'amministrazione del curatore sotto la sorveglianza del giudice delegato, secondo le regole proprie della procedura fallimentare, anche se la espropriazione dei beni deve svolgersi per la realizzazione delle pretese creditorie dell'istituto. Permanendo, pertanto, le funzioni di custodia del curatore, questi, poiché conserva le sue originarie attribuzioni, non diviene organo ausiliario del giudice dell'esecuzione, e non può essere quindi dal medesimo sostituito nell'ambito della procedura esecutiva individuale, ai sensi degli artt. 66 e 559 c.p.c.

Cass. civ. n. 207/1973

Nell'espropriazione forzata immobiliare promossa dagli istituti di credito fondiario per il recupero di somme di danaro mutuate con garanzia di prima ipoteca, il provvedimento di nomina di un sequestratario dei beni pignorati ai sensi dell'art. 45 del T.U. 16 luglio 1905, n. 646 sul credito fondiario, traducendosi nella sostituzione, per la custodia dei beni pignorati, di altra persona al debitore esecutato, costituisce un atto del processo esecutivo, insuscettibile di ricorso ordinario per cassazione.

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