(massima n. 1)
In tema di esecuzione mobiliare, il creditore procedente č obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati (art. 522, c.p.c.) l'indennitā a questi spettante per l'attivitā di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell'esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che il terzo intervenuto nell'esecuzione fosse obbligato a corrispondere il compenso al custode, in quanto non aveva compiuto atti del procedimento, ma si era limitato a prospettare l'opportunitā della sostituzione del custode inizialmente designato).