(massima n. 1)
L'ambito applicativo dell'art. 522, secondo comma, c.p.c. - operante anche in tema di sequestro giudiziario - che, attraverso il rinvio all'art. 521 c.p.c., esclude il diritto al compenso in tutti i casi in cui sia nominata custode del bene sequestrato una delle parti sostanziali del giudizio, non puō estendersi al di lā del suo significato letterale, onde la norma non č riferibile all'attivitā svolta dal curatore fallimentare, il quale sia stato nominato custode dal giudice del sequestro, trattandosi di attivitā che, non essendo riconducibile all'ambito delle funzioni spettanti al medesimo quale amministratore del patrimonio del creditore sequestrante, va remunerata separatamente.