(massima n. 2)
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), la disciplina dei procedimenti esecutivi basati sul credito fondiario si svolge secondo le regole ordinarie, previste dagli artt. 569 e ss. cod. proc. civ., ma, ai sensi dell'art. 41 del citato decreto, l'aggiudicatario, nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita, deve provvedere al versamento diretto in favore del creditore fondiario della parte del prezzo corrispondente al complessivo credito da questo vantato. Tale versamento costituisce una assegnazione meramente provvisoria, e non esime il giudice dell'esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti, dalla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale effettuare le necessarie verifiche sull'ammontare e sulla collocazione del credito del creditore procedente in concorso con gli intervenuti.