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Articolo 551 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento

Dispositivo dell'art. 551 Codice di procedura civile

L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti (1).

Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti (2).

Note

(1) Le norme a cui l'articolo rinvia sono quelle che disciplinano l'intervento dei creditori nell'espropriazione mobiliare presso il debitore. Di conseguenza, anche nell'espropriazione presso terzi, l'intervento è condizionato alla presenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
(2) Si precisa che con l'espressione "prima udienza di comparizione delle parti" si intende quella in cui creditore procedente e terzo debitore sono tenuti a comparire innanzi al G.E. affinché il terzo renda la dichiarazione di cui all'art. 547. Diversamente, secondo un'opinione minoritaria che muove dalla considerazione che il terzo potrebbe non comparire oppure rifiutare di rendere tale dichiarazione (impedendo che il pignoramento si perfezioni, con la conseguente necessità del giudizio ex art. 548), si ritiene che il termine ultimo per spiegare intervento sia l'udienza di assegnazione o vendita successiva al perfezionamento del pignoramento.

Spiegazione dell'art. 551 Codice di procedura civile

I nuovi creditori, per essere tempestivi, debbono intervenire entro e non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, ossia l’udienza in cui il terzo viene citato per fare la dichiarazione.

In realtà, la prima udienza di comparizione delle parti, a cui si riferisce la norma in esame, potrebbe essere rappresentata:
1) dall'udienza fissata dal creditore pignorante nell'atto di pignoramento, anche se in essa il terzo non renda la dichiarazione o non venga chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo con immediata pronuncia del provvedimento afferente la trattazione del relativo giudizio cognitivo;
2) dall'eventuale successiva udienza in cui il terzo rende effettivamente la dichiarazione (se nella prima o nelle precedenti il procedimento sia stato semplicemente rinviato);
3) dall'udienza successiva alla dichiarazione positiva del terzo in cui il giudice, sentite le parti, provvede all'assegnazione dei crediti pignorati o alla vendita o all'assegnazione delle cose.

Massime relative all'art. 551 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9011/2015

L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente indicato).

Cass. civ. n. 7556/2011

In tema di espropriazione presso terzi, tanto nel regime anteriore come in quello successivo alla modifica degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ., la doglianza con la quale un creditore eccepisce la tardività dell'intervento di un altro creditore va qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata - da risolversi ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. - e non come opposizione agli atti esecutivi; la medesima, pertanto, può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione, senza essere soggetta al termine (di cinque giorni nel precedente regime e di venti giorni a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41) del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80) di cui all'art. 617 del codice di procedura civile. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., in presenza di un ricorso inammissibile). (Dichiara inammissibile, Trib. Siracusa, Sez. dist. di Lentini, 04/03/2005).

Cass. civ. n. 20595/2010

Nell'espropriazione di crediti presso terzi l'intervento di altri creditori, ex art. 551 cod. proc. civ., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).

Cass. civ. n. 16/2000

Nell'espropriazione presso terzi, l'oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (art. 543 c.p.c.), ma la somma di cui il terzo è debitore, costituendo il credito indicato dall'esecutante soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis, sicché l'intervento di altri creditori ai sensi dell'art. 551 c.p.c., incontra nella distribuzione l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito in executivis il creditore pignorante. Tale principio trova applicazione anche a favore del creditore pignorante intervenuto.

Cass. civ. n. 798/1999

Nella esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi di un credito, l'ammontare del credito per cui si procede non assume la funzione di limitare l'oggetto del pignoramento alla corrispondente parte del maggior credito indicato nell'atto di pignoramento come oggetto dello stesso, onde, qualora il terzo faccia dichiarazione positiva dell'esistenza del credito, i creditori intervenuti possono soddisfare i loro crediti sull'intera somma oggetto del credito pignorato. (Nella specie il creditore procedente aveva genericamente pignorato le somme dovute dal terzo al debitore quale suo tesoriere, senza limitare il pignoramento all'ammontare corrispondente al suo credito).

Cass. civ. n. 4584/1995

Nella esecuzione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di somme di denaro oggetto del pignoramento è non tanto una quota pari al credito per il quale l'esecutato agisce in forza del titolo esecutivo notificato, quanto la somma, unitaria e frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore. Il credito indicato dall'esecutante, a norma dell'art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., costituisce, infatti, soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis, sicché l'intervento di altri creditori, previsto dall'art. 551 c.p.c. — il quale rinvia agli artt. 525 e seguenti — incontra, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito in executivis il creditore pignorante.

Cass. civ. n. 1427/1963

I creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione presso terzi e gli altri creditori intervenienti tardivamente (e come tali aventi diritto, a norma dell'art. 528 c.p.c., richiamato dall'art. 551 c.p.c. sull'intervento dei creditori nel procedimento di espropriazione presso terzi, a concorrere, se privilegiati, alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, se non privilegiati, a profittare dell'eventuale residuo che rimanga dopo la soddisfazione del creditore precedente e degli altri intervenuti in precedenza), non possono essere pregiudicati da eventuali accordi tra il terzo pignorato ed il debitore esecutato circa il credito colpito dalla esecuzione, o da rinunce da parte del debitore medesimo, o del creditore procedente, al credito anzidetto. Pertanto, deve ritenersi che il giudicato, che abbia riconosciuto la sussistenza di una convenzione tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo, abbia piena efficacia nei confronti dei soggetti di tale negozio, mentre ne sia privo nei confronti degli altri eventuali creditori dell'esecutato, che, pur non essendo intervenuti nel processo esecutivo nel termine di cui all'art. 551 c.p.c. (udienza dinanzi al pretore in cui il terzo rende o dovrebbe rendere la dichiarazione), siano intervenuti tardivamente.

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relative all'articolo 551 Codice di procedura civile

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Antonio L. chiede
giovedì 09/07/2015 - Abruzzo
“Pongo il seguente quesito :
-l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento presso terzi è per il 30.11.2014
-l'udienza stessa viene differita d'ufficio e si tiene il 30.1.2015
-a tale udienza il creditore deposita la dichiarazione positiva del terzo
-un creditore interviene in data 29.1.2015
L'intervento è tempestivo o tardivo?”
Consulenza legale i 15/07/2015
Ai sensi dell'art. 499 del c.p.c. il ricorso con cui il creditore interviene nel processo esecutivo promosso da altri deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569.
Tale udienza fa da spartiacque tra la tempestività e la tardività dell'intervento.

Nell'espropriazione presso terzi, l'udienza per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione coincide con la prima udienza di comparizione delle parti per la dichiarazione del terzo.

Il fatto che l'udienza sia stata differita non sembra rilevare nel caso di specie, posto che il codice di rito non si riferisce alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, ma molto più semplicemente dice "prima che si sia tenuta l'udienza [...]". Quando il legislatore ha voluto essere più preciso lo ha fatto: pensiamo al caso della costituzione del convenuto nel giudizio di cognizione ordinario, che deve avvenire "almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione" (art. 166 del c.p.c.).

Inoltre, va sottolineato che il creditore intervenuto non è destinatario dell'atto di pignoramento presso terzi, ma di norma viene a conoscenza dell'esistenza di una procedura esecutiva mediante indagine presso la cancelleria, oppure perché ha chiesto il pignoramento di un bene già pignorato: di conseguenza, per lui fa fede la data dell'udienza fissata dal G.E.

Per questi motivi, anche se il codice di procedura civile non affronta espressamente il problema, è preferibile ritenere che l'intervento del creditore fatto entro la data dell'udienza fissata dal G.E., anche se posticipata rispetto a quella indicata in atto di pignoramento presso terzi, sia tempestivo.