L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti (1).
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti (2).
L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti (1).
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti (2).
Cass. civ. n. 9011/2015
L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente indicato).Cass. civ. n. 7556/2011
In tema di espropriazione presso terzi, tanto nel regime anteriore come in quello successivo alla modifica degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ., la doglianza con la quale un creditore eccepisce la tardività dell'intervento di un altro creditore va qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata - da risolversi ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. - e non come opposizione agli atti esecutivi; la medesima, pertanto, può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione, senza essere soggetta al termine (di cinque giorni nel precedente regime e di venti giorni a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41) del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80) di cui all'art. 617 del codice di procedura civile. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., in presenza di un ricorso inammissibile). (Dichiara inammissibile, Trib. Siracusa, Sez. dist. di Lentini, 04/03/2005).Cass. civ. n. 20595/2010
Nell'espropriazione di crediti presso terzi l'intervento di altri creditori, ex art. 551 cod. proc. civ., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).Cass. civ. n. 16/2000
Nell'espropriazione presso terzi, l'oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (art. 543 c.p.c.), ma la somma di cui il terzo è debitore, costituendo il credito indicato dall'esecutante soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis, sicché l'intervento di altri creditori ai sensi dell'art. 551 c.p.c., incontra nella distribuzione l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito in executivis il creditore pignorante. Tale principio trova applicazione anche a favore del creditore pignorante intervenuto.Cass. civ. n. 798/1999
Nella esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi di un credito, l'ammontare del credito per cui si procede non assume la funzione di limitare l'oggetto del pignoramento alla corrispondente parte del maggior credito indicato nell'atto di pignoramento come oggetto dello stesso, onde, qualora il terzo faccia dichiarazione positiva dell'esistenza del credito, i creditori intervenuti possono soddisfare i loro crediti sull'intera somma oggetto del credito pignorato. (Nella specie il creditore procedente aveva genericamente pignorato le somme dovute dal terzo al debitore quale suo tesoriere, senza limitare il pignoramento all'ammontare corrispondente al suo credito).Cass. civ. n. 4584/1995
Nella esecuzione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di somme di denaro oggetto del pignoramento è non tanto una quota pari al credito per il quale l'esecutato agisce in forza del titolo esecutivo notificato, quanto la somma, unitaria e frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore. Il credito indicato dall'esecutante, a norma dell'art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., costituisce, infatti, soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis, sicché l'intervento di altri creditori, previsto dall'art. 551 c.p.c. — il quale rinvia agli artt. 525 e seguenti — incontra, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito in executivis il creditore pignorante.Cass. civ. n. 1427/1963
I creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione presso terzi e gli altri creditori intervenienti tardivamente (e come tali aventi diritto, a norma dell'art. 528 c.p.c., richiamato dall'art. 551 c.p.c. sull'intervento dei creditori nel procedimento di espropriazione presso terzi, a concorrere, se privilegiati, alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, se non privilegiati, a profittare dell'eventuale residuo che rimanga dopo la soddisfazione del creditore precedente e degli altri intervenuti in precedenza), non possono essere pregiudicati da eventuali accordi tra il terzo pignorato ed il debitore esecutato circa il credito colpito dalla esecuzione, o da rinunce da parte del debitore medesimo, o del creditore procedente, al credito anzidetto. Pertanto, deve ritenersi che il giudicato, che abbia riconosciuto la sussistenza di una convenzione tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo, abbia piena efficacia nei confronti dei soggetti di tale negozio, mentre ne sia privo nei confronti degli altri eventuali creditori dell'esecutato, che, pur non essendo intervenuti nel processo esecutivo nel termine di cui all'art. 551 c.p.c. (udienza dinanzi al pretore in cui il terzo rende o dovrebbe rendere la dichiarazione), siano intervenuti tardivamente.
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