(massima n. 3)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall., al quale sono legittimati solo i soggetti il cui credito sia stato parzialmente o totalmente respinto, la deduzione della pretesa creditoria deve necessariamente contenere la indicazione dello stato passivo oggetto della opposizione, ai fini della verifica della identificazione dei titoli di credito per i quali si č dedotta la illegittima esclusione dallo stato passivo, non essendo possibile in tale sede far valere un credito diverso o di diverso ammontare.