(massima n. 1)
La Corte di cassazione, qualora la sentenza di secondo grado impugnata abbia pronunciato anche su un capo della sentenza di primo grado non sottoposto ad appello, deve, per tale parte, cassare senza rinvio la decisione al suo esame, giacché il giudicato formatosi sul capo predetto ha determinato l'esaurimento della funzione giurisdizionale riguardo ad esso e, conseguentemente, la preclusione di ogni ulteriore esame della questione che ne formava oggetto.