(massima n. 1)
Il giudice di legittimità provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., sicché è irrilevante l'eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell'altro. (Fattispecie relativa all'impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).