Questa norma è stata così sostituita dal D.lgs. n. 40 del 02.02.2006, con l’evidente scopo di rivitalizzare la funzione di nomofilachia che l’art. 65 Ordinamento giudiziario assegna alla Suprema Corte e che si estrinseca nell’attività di interpretazione armonica e di applicazione uniforme delle leggi.
Sotto il profilo pratico, il risultato di evitare il proliferare di indirizzi contrastanti, che farebbero venir meno la certezza del diritto, viene perseguito mediante la creazione di un vero e proprio vincolo interpretativo per le sezioni semplici e conseguentemente per i giudici di merito, i quali sono tenuti a conformare la propria decisione al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite.
E’ ben possibile che una sezione semplice non condivida il precedente espresso dalle sezioni unite, ed in tal caso non potrà far altro che rimettere la decisione a queste ultime con
ordinanza motivata.
La Corte di Cassazione, quando giudica a Sezioni Unite, giudica secondo uno schema differente da quello ordinario, in quanto la decisione non è presa da quattro consiglieri più un presidente, ma da otto consiglieri più un presidente.
I casi per cui l’art. 374 stabilisce la decisione a Sezioni Unite vengono espressamente sottratti, ai sensi del primo comma dell’
art. 376 del c.p.c., al procedimento "filtro"; per essi, pertanto, non è prevista l'assegnazione del ricorso alla sezione
ad hoc per la verifica dei presupposti per la pronuncia in
camera di consiglio ai sensi dei nn. 1 e 5 del primo comma dell’
art. 375 del c.p.c..
A seguito delle ultime riforme apportate al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, quando i ricorsi non sono assegnati alle Sezioni Unite vengono assegnati alla Sezione VI, la quale decide normalmente in camera di consiglio.
Le Sezioni Unite hanno competenza funzionale nel decidere i ricorsi in materia di
giurisdizione, anche se, in forza di quanto previsto al primo comma della norma in esame, qualora sulla questione di giurisdizione proposta dal ricorrente si siano già espresse le Sezioni Unite, la decisione del ricorso può essere assegnata alle sezioni semplici.
Resta in ogni caso salva la competenza funzionale delle Sezioni Unite per l'impugnazione delle decisioni del
Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti, e ciò in considerazione della posizione di vertice che questi organi assumono nei rispettivi ambiti giurisdizionali .
Sussiste ancora competenza funzionale delle Sezioni Unite quando:
-
venga proposta la questione di giurisdizione con:
- istanza di regolamento di giurisdizione (
art. 41 del c.p.c.);
- ricorso contro la sentenza del giudice ordinario (così n. 1 comma 1 dell’
art. 360 del c.p.c.);
- ricorso contro la sentenza del giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione (
art. 362 del c.p.c., comma 1);
-
viene sollevato un conflitto di attribuzione o di giurisdizione (art. 362 del c.p.c., comma 2).
Al di fuori della competenza funzionale, è lasciata alla discrezione del Primo Presidente l’attribuzione alle Sezioni Unite dei ricorsi che presentano una questione di principio già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici oppure di quelli che presentano una questione di principio di particolare importanza.
E’ proprio a queste ipotesi che possono ricollegarsi le funzioni essenziali della Corte di Cassazione a cui ci si è riferiti all’inizio, ossia quella di assicurare l'uniformità della giurisprudenza risolvendo i conflitti di opinione che possono sorgere tra le varie sezioni, nonché quella di assicurare l'esatta interpretazione della legge nelle questioni di particolare importanza (questioni per le quali è opportuno che la corte si esprima al suo massimo livello ed in modo unitario).
L’attribuzione del Primo Presidente ha effetto vincolante per il Collegio, mentre se il ricorso viene affidato alle Sezioni Unite in base alla competenza funzionale in materia di giurisdizione, spetta alla Corte verificare la sussistenza della competenza.
In considerazione della natura meramente discrezionale e facoltativa del provvedimento di assegnazione del ricorso, lo stesso non può formare oggetto di
impugnazione, e pertanto la parte che abbia proposto istanza di assegnazione alle Sezioni Unite, nulla può lamentare nel caso in cui il ricorso venga comunque assegnato ad una sezione semplice.
Con il nuovo terzo comma, introdotto a seguito del D.lgs. n. 40/2006, il legislatore ha disciplinato il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle Sezioni Unite, nella speranza che ciò contribuisca a potenziare l'unificazione della giurisprudenza.
Viene così previsto che, qualora le sezioni semplici intendano discostarsi dal principio enunciato dalle Sezioni Unite, potranno solo rimettere il
ricorso a queste ultime, le quali, a loro volta, potranno riaffermare il principio già enunciato oppure mutare orientamento ed enunciare un principio di diritto diverso.
Il vincolo imposto alle sezioni semplici ha contenuto processuale e meramente negativo, in quanto le stesse non hanno l'obbligo di conformarsi al contenuto del precedente delle Sezioni Unite, ma solo il divieto di emettere una pronuncia di contenuto difforme, dovendo trasfondere il loro dissenso in un'
ordinanza.
Tre sono, in buona sostanza, le alternative concesse alle sezioni semplici, e precisamente:
a) uniformarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite;
b) rimettere la decisione alle Sezioni Unite, motivando il proprio dissenso;
c) decidere direttamente in senso difforme dal precedente delle Sezioni Unite, giustificando la divergenza di opinione.