(massima n. 1)
A norma dell'art. 382 c.p.c. e a seguito dell'entrata in vigore delle norme che attuano il principio della "translatio iudicii" - segnatamente l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e l'art. 11 del d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104 - la cassazione senza rinvio deve essere disposta soltanto quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda; ne consegue che non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di "potestas iudicandi" e la motivazione della cassazione sia soltanto l'errata estensione dell'esercizio della giurisdizione stessa. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato per sconfinamento nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A.).