(massima n. 1)
La cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse alla definizione del processo in capo all'incolpato, nonché la caducazione della sentenza stessa che diviene giuridicamente inesistente, per la carenza di potere disciplinare in capo al Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che detta sentenza va cassata senza rinvio, ricorrendo un'ipotesi di carenza di potere, riconducibile alla previsione dell'art. 382, comma terzo, ultima parte, c.p.c..