(massima n. 1)
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell'ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell'azione proposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un'inutile procrastinazione dello svolgimento dell'attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d'inammissibilità. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento d'ufficio di competenza, ha ritenuto tardiva l'opposizione a cartella esattoriale proposta il trentunesimo giorno dalla sua notifica, avendo la parte dedotto che questo era il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione e dovendo, di conseguenza, proporre opposizione nei termini dell'art. 22 legge n. 289 del 1981).