(massima n. 1)
Quando l'inammissibilitą per difetto di interesse dell'intervento spiegato in primo grado e non dichiarata dal giudice d'appello viene rilevata dalla Cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto senza rinvio unitamente a quella di primo grado (dello stesso tenore), con la conseguente necessitą di pronunciare sulle spese di tutto il giudizio a norma dell'art. 385 c.p.c.