(massima n. 1)
L'inammissibilitą dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado, comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimitą, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., non potendo il giudice che l'ha emessa pronunciare sul merito di una impugnazione inammissibile.