(massima n. 1)
Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione, può disporre la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme versategli in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, solo se l'appellante abbia avanzato la relativa istanza, in mancanza della quale la statuizione restitutoria dev'essere dalla Suprema Corte cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, terzo comma, seconda parte, c.p.c.