(massima n. 1)
La sospensione del procedimento, disposta per la pendenza di questione di legittimitā costituzionale della norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, č di natura facoltativa, di modo che la riassunzione del procedimento stesso, dopo la definizione di detta questione da parte della Corte costituzionale, non č soggetta a termine perentorio, in carenza di una specifica previsione, analoga a quella dettata dall'art. 297, primo comma, c.p.c. con esclusivo riferimento alla sospensione necessaria.