(massima n. 1)
Nessuna disposizione di legge prevede la nullitą dell'atto di riassunzione di un giudizio sospeso, con ordinanza collegiale, per il solo fatto che esso sia diretto all'istruttore anziché al collegio, trattandosi di una mera violazione di norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio giudiziario ed alla quale consegue soltanto la necessitą di rimessione della causa al collegio da parte dell'istruttore.