(massima n. 1)
Nel processo tributario, il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo modificato dall'art 1, comma 419, della l. n. 311 del 2004, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura di atto negoziale, in quanto scaturente dall'incontro di volontą delle stesse, e carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, sģ da comportare l'estinzione dell'originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sua sostituzione con quella certa e concordata, costituente titolo per la riscossione delle somme dovute. Ne consegue che l'interpretazione del contenuto del verbale postula un'indagine sulla volontą delle parti e si risolve in un accertamento di fatto. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/06/2012).