(massima n. 1)
L'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove questo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono. Né gli effetti esecutivi attribuiti al verbale di conciliazione dall'art. 185, ult. comma, c.p.c. possono sotto alcun riflesso paragonarsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, invece, assimilare a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, come gli atti notarili e simili indicati nell'art. 474, n. 3 c.p.c. con la conseguenza che il detto atto di composizione resta soggetto alle sanzioni di nullitą rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ove ne ricorrano le relative condizioni. (Nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio la nullitą dell'atto di composizione della lite con il quale una delle parti aveva assunto come obbligazione principale quella contra legem consistente nell'impegno di facilitare l'archiviazione dell'azione penale promossa a seguito di propria denuncia contro l'altra parte).