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Articolo 126 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contenuto del processo verbale

Dispositivo dell'art. 126 Codice di procedura civile

Il processo verbale [disp. att. 44, 46] deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [disp. att. 87] (1).

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere (2). Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale (3)(4).

Note

(1) In relazione a quanto disposto dalla norma, viene menzionato nel processo verbale quando le parti offrono in comunicazione dei documenti che vengono prodotti all'udienza.
(2) Solo il difetto assoluto di sottoscrizione, ovvero di contemporanea mancanza della firma del cancelliere e del giudice, rende nullo o inesistente il processo verbale. Diversamente, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non determina la nullità del processo verbale quando lo stesso è chiamato solamente a concorrere con la propria attività di documentazione quella del giudice. Invero, con la sottoscrizione del giudice si è comunque raggiunto lo scopo di dare pubblica fede a quanto documentato.
(3) La sottoscrizione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario che lo ha redatto gli attribuisce piena efficacia probatoria, pertanto nel caso in cui manchi la sottoscrizione dell'atto da parte degli altri soggetti intervenuti nel processo non si determinerà l'invalidità dell'atto. In tal caso, il cancelliere farà espressa menzione nel verbale del loro rifiuto ad apporre la propria sottoscrizione. Diversamente, la loro firma assume rilievo nelle ipotesi di confessione spontanea (art.229) e di conciliazione giudiziale (art.185).
(4) Gli eventuali vizi del processo verbale, che possono consistere in errori materiali ed omissioni potranno essere sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte in calce all'atto, con nota di richiamo, interlineando la parte soppressa o modificata, senza renderla illeggibile.

Spiegazione dell'art. 126 Codice di procedura civile

Quando si parla di processo verbale ci si intende riferire a quel documento scritto che il cancelliere redige, contestualmente allo svolgimento dell’attività processuale, e che è volto a fare fede dell’attività svolta dallo stesso cancelliere o dal giudice o dalle parti.
Il suo contenuto è costituito dalla indicazione delle persone intervenute, dalle dichiarazioni ricevute, dalla descrizione dell’attività espletata, delle rilevazioni compiute, nonché delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sono svolte.

La necessità di svolgere tale attività di documentazione discende dalla oralità che contraddistingue il processo civile, ciò che comporta appunto la necessità di mettere per iscritto tutte le attività materiali al preciso fine di lasciare traccia degli atti compiuti.

La norma in esame necessita di essere coordinata con l’art. 84 delle disp. att. c.p.c., il quale dispone che i terzi debbono chiedere l’autorizzazione al giudice al fine di ottenere la verbalizzazione delle dichiarazioni da loro rilasciate.

La giurisprudenza ha precisato che il cancelliere, nella redazione del processo verbale, deve farvi risultare le attività compiute anche da parte delle persone intervenute e le dichiarazioni da esse rese, ma non è tenuto a riportare le argomentazioni dei difensori delle parti.

Il verbale è redatto e sottoscritto dal cancelliere e viene sottoscritto anche dal giudice che presiede l’udienza; per effetto della riforma attuata dalla Legge n. 90/2014, non è più richiesto che il verbale di udienza venga sottoscritto dai soggetti intervenuti, essendo adesso richiesto che del verbale stesso venga data lettura in udienza da parte del cancelliere.

Per i terzi intervenuti continua ad assumere rilevanza la sottoscrizione del verbale, il che comporta che il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione (allo stato attuale, infatti, gli strumenti informatici in uso al magistrato permettono la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice).

In caso di omessa sottoscrizione del verbale sia da parte del cancelliere che del giudice, si avrà nullità del verbale stesso, ma non dell’attività processuale che ne costituisce l’oggetto, purchè tale attività sia documentabile in altro modo.

Il DPR n. 123/2001 ha previsto che per i giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002, il verbale di udienza possa essere redatto come documento informatico e sottoscritto con firma digitale.

Per quanto concerne la natura giuridica del processo verbale, va detto che si tratta di un atto pubblico, essendo formato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; in quanto tale, esso fa fede fino a querela di falso e fornisce piena prova delle circostanze rappresentate e delle attività documentate, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale redigente, del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, degli atti, fatti e altre circostanze che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.

Secondo quanto disposto dall’art. 46 delle disp. att. c.p.c., il processo verbale deve essere scritto con caratteri chiari e risultare facilmente leggibile, senza che presenti spazi in bianco, alterazioni ed abrasioni; se occorre apportare delle aggiunte, soppressioni o modificazioni, il cancelliere deve provvedervi in calce al verbale stesso, senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Massime relative all'art. 126 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16402/2007

Nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza.

Cass. civ. n. 8025/2006

Il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, se può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti; pertanto, l'atto con cui il giudice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale dell'udienza di discussione, dispone, su istanza della parte sopraggiunta ed in mancanza di quella precedentemente comparsa, la riapertura dello stesso, ammettendo la parte presente a rassegnare le sue difese e conclusioni, è nullo per violazione del principio del contraddittorio, nullità che si estende anche agli atti successivi ed alla stessa sentenza che di essi abbia tenuto conto. (Cassa con rinvio, Giud. pace Roma, 4 Ottobre 2001).

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