Quando si parla di
processo verbale ci si intende riferire a quel documento scritto che il
cancelliere redige, contestualmente allo svolgimento dell’attività processuale, e che è volto a fare fede dell’attività svolta dallo stesso cancelliere o dal
giudice o dalle parti.
Il suo contenuto è costituito dalla indicazione delle persone intervenute, dalle dichiarazioni ricevute, dalla descrizione dell’attività espletata, delle rilevazioni compiute, nonché delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sono svolte.
La necessità di svolgere tale attività di documentazione discende dalla oralità che contraddistingue il processo civile, ciò che comporta appunto la necessità di mettere per iscritto tutte le attività materiali al preciso fine di lasciare traccia degli atti compiuti.
La norma in esame necessita di essere coordinata con l’
art. 84 delle disp. att. c.p.c., il quale dispone che i terzi debbono chiedere l’autorizzazione al giudice al fine di ottenere la verbalizzazione delle dichiarazioni da loro rilasciate.
La giurisprudenza ha precisato che il cancelliere, nella redazione del processo verbale, deve farvi risultare le attività compiute anche da parte delle persone intervenute e le dichiarazioni da esse rese, ma non è tenuto a riportare le argomentazioni dei difensori delle parti.
Il verbale è redatto e sottoscritto dal cancelliere e viene sottoscritto anche dal giudice che presiede l’udienza; per effetto della riforma attuata dalla Legge n. 90/2014, non è più richiesto che il verbale di udienza venga sottoscritto dai soggetti intervenuti, essendo adesso richiesto che del verbale stesso venga data lettura in udienza da parte del cancelliere.
Per i terzi intervenuti continua ad assumere rilevanza la sottoscrizione del verbale, il che comporta che il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione (allo stato attuale, infatti, gli strumenti informatici in uso al magistrato permettono la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice).
In caso di omessa sottoscrizione del verbale sia da parte del cancelliere che del giudice, si avrà nullità del verbale stesso, ma non dell’attività processuale che ne costituisce l’oggetto, purchè tale attività sia documentabile in altro modo.
Il DPR n. 123/2001 ha previsto che per i giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002, il verbale di udienza possa essere redatto come documento informatico e sottoscritto con firma digitale.
Per quanto concerne la natura giuridica del processo verbale, va detto che si tratta di un
atto pubblico, essendo formato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; in quanto tale, esso fa fede fino a querela di falso e fornisce piena prova delle circostanze rappresentate e delle attività documentate, nonché della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale redigente, del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, degli atti, fatti e altre circostanze che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.
Secondo quanto disposto dall’
art. 46 delle disp. att. c.p.c., il processo verbale deve essere scritto con caratteri chiari e risultare facilmente leggibile, senza che presenti spazi in bianco, alterazioni ed abrasioni; se occorre apportare delle aggiunte, soppressioni o modificazioni, il cancelliere deve provvedervi in calce al verbale stesso, senza cancellare la parte soppressa o modificata.