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Articolo 181 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata comparizione delle parti

Dispositivo dell'art. 181 Codice di procedura civile

Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (1)(2).

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (3).

Note

(1) Comma così modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133.
(2) Tale norma è richiamata dall'art. 309 del c.p.c., che ne estende l'applicazione al caso di mancata comparizione di tutte le parti ad una qualsiasi udienza nel corso del processo.
(3) Se alla prima udienza compare solo il convenuto, questi ha facoltà di chiedere, se corrisponde a suo interesse, che la causa prosegua anche in assenza dell'attore.

Brocardi

Actio semel extincta non reviviscit
Non sufficit litem instituere, si non in ea perseveres

Spiegazione dell'art. 181 Codice di procedura civile

Con questa disposizione vengono disciplinate le conseguenze che sul processo determina la mancata partecipazione delle parti alla prima udienza.
Occorre precisare che per "parte" si deve intendere non già la parte personalmente, ma il suo difensore munito di valida procura alla lite.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 14.3.2005, n. 35 (conv., con modificazioni, in L. 14.5.2005, n. 80 come modificato dall'art. 1, L. 28.12.2005, n. 263), il giudice deve rilevare la mancata partecipazione di una o di tutte le parti nell'unica udienza in cui si concentrano tutte le attività che, prima di tale riforma, il giudice e le parti dovevano o potevano espletare in due distinti momenti.

Il mancato adempimento all’onere di partecipazione alle udienze (il cui presupposto risiede nella costituzione in giudizio della parte medesima) determina l'assenza della parte.
Si tenga presente che il processo ordinario di cognizione si svolge sulla base di una fictio iuris racchiusa nel brocardo “semel praesus semper praesus”, per effetto della quale la parte, che abbia provveduto a costituirsi, è considerata presente a tutte le attività che si compiono nel processo, anche nel caso in cui, di fatto, non vi partecipi materialmente, rimanendo assente.
Il suddetto principio è avvalorato dal disposto dal secondo comma dell'art. 176 del c.p.c., il quale stabilisce che le ordinanze pronunciate in udienza si considerano conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi.

Dispone il primo comma della norma che la mancata partecipazione di entrambe le parti alla prima udienza comporta, in primo luogo, la fissazione per ordine del giudice di una nuova udienza, di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite.
Qualora tutte le parti non si presentino neppure a tale nuova udienza, la causa viene cancellata dal ruolo ed il giudice contestualmente dichiara l'estinzione del processo.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 309 del c.p.c., la disciplina prescritta da questo primo comma si applica anche alle ipotesi in cui le parti non si presentino alle udienze successive alla prima.

Parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto che il sistema previsto dal primo comma della norma in commento si ponga in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo espresso dall’art. 111 Cost., in quanto, essendo l'allungamento dei tempi del processo rimesso sostanzialmente all'arbitrio dei difensori, si viene a determinare una lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Tuttavia, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi al riguardo, ha più volte dichiarato la manifesta infondatezza della questione, considerato che la maggiore celerità del processo non può non tener conto anche delle altre tutele costituzionali in materia ed in particolare del diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost..

Non può farsi rientrare nella fattispecie di cui al primo comma il caso di mancata partecipazione delle parti alla prima udienza cagionata dallo sciopero degli avvocati, in quanto tale situazione determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza, la quale dovrà essere differita ex art. 113 delle disp. att. c.p.c., senza necessità di comunicazione alle parti.

Nel testo anteriormente vigente, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo poneva il processo in uno stato di quiescenza, analogo a quello della mancata iscrizione a ruolo della causa medesima.
A seguito della riforma operata dal legislatore nel 2008, la causa non può più considerarsi quiescente, in quanto, in luogo della cancellazione dal ruolo, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio.

È stato, altresì, soppresso l'inciso che conferiva al provvedimento di estinzione la forma dell'ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, nel silenzio della legge sul punto, tale provvedimento deve assumere la forma dell'ordinanza se pronunciata dal giudice istruttore nelle cause riservate al collegio, e della sentenza se pronunciata dal giudice unico.

Per quanto riguarda il regime dell'impugnabilità, in mancanza anche in questo caso di una esplicita regolamentazione, si ritiene che l'ordinanza di estinzione emessa dal giudice istruttore nelle cause riservate alla decisione collegiale possa essere reclamata dalle parti nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia del provvedimento in udienza ai sensi dell'art. 178 del c.p.c., ovvero dalla comunicazione dello stesso, pena, in difetto, l'irrevocabilità.
La sentenza dichiarativa dell'estinzione pronunciata dal giudice unico è sottoposta al regime dell'impugnazione ordinaria.

Il secondo comma dispone che se, a seguito dell'assenza alla prima udienza dell'attore, il convenuto non chiede la prosecuzione del giudizio, il giudice fissa una nuova udienza, la cui data è comunicata all'attore dal cancelliere e nella quale, permanendo l'assenza della parte che ha instaurato il giudizio, lo stesso giudice, salvo contraria istanza da parte del convenuto, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
E’ stato affermato che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, emesso ai sensi di questo secondo comma, non può contenere, nel silenzio della norma, la pronuncia sulle spese di lite, potendo il giudice provvedere al riguardo, sulla base del principio di soccombenza virtuale, solo qualora il convenuto chieda che si proceda in assenza dell'attore.

La mancata comparizione dell'attore, regolarmente costituito, alla prima udienza ed a quella successiva fissata dal giudice è intesa, ai sensi dell'art. 181, 2° co., come vera e propria rinuncia all'azione, da parte di quest'ultimo.
In ipotesi di prosecuzione del giudizio, non può trascurarsi l'eventualità che la domanda attorea sia accolta nel merito, nel caso in cui lo stesso attore, mediante le allegazioni e le produzioni contenute nell'atto di citazione, abbia assolto all'onere probatorio su di lui incombente.

L'art. 181 c.p.c., in quanto norma dettata nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale, non può trovare applicazione ai procedimenti che si svolgono dinanzi al giudice di pace, considerata la peculiarità di questi ultimi, sebbene sia in facoltà del giudice di pace stesso farvi ricorso quando ne ravvisi i presupposti e l'opportunità.

Nessuna disciplina specifica è rinvenibile nell'ambito del rito del lavoro in relazione alle conseguenze della mancata comparizione delle parti alle udienze, e per tale ragione la dottrina ha sollevato dubbi circa l'applicabilità dell'art. 181.

La giurisprudenza appare divisa sulla questione, in quanto a quelle pronunce che ne negano l'operatività in ragione delle sue peculiarità strutturali e funzionali (considerando indifferibile l'udienza di discussione), si contrappone l'orientamento più recente, che considera la disciplina dettata dall’art. 181 c.p.c. compatibile con il processo del lavoro (si sostiene, così, che l'assenza di entrambe le parti, in primo grado ed in appello, costituisca motivo di rinvio dell'udienza, con conseguente obbligo del cancelliere di comunicare la nuova data e, in caso di reiterata assenza delle parti stesse, l'emanazione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo).

L'art. 181 opera anche in relazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che se l'opponente non si presenta alla prima udienza di comparizione ex art. 618 del c.p.c. ed il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità del giudizio, tale erroneo provvedimento, assimilabile, sotto il profilo sostanziale, ad una sentenza (ancorché emesso nella forma di ordinanza), può essere impugnato con ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.

La giurisprudenza, invece, nega l'applicabilità dell'art. 181 in relazione al procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, argomentando dall'art. 23, 5° co., L. 24.11.1981, n. 689, secondo cui l'assenza ingiustificata dell'opponente alla prima udienza fissata comporta la convalida dell'ordinanza di ingiunzione opposta; qualora, invece, l'opponente sia presente alla prima udienza ma rimanga assente nella successiva, il giudice non può convalidare il provvedimento impugnato, ma deve definire il giudizio, secondo le regole generali del processo ordinario.

Massime relative all'art. 181 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13927/2019

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, laddove manchi una disciplina specifica del mezzo d'impugnazione. Ne consegue che all'inerzia reiterata delle parti conseguono gli effetti previsti dalle norme processuali applicabili, risultando del tutto infondata la tesi secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo, una volta che sia stato promosso, deve comunque proseguire, anche per effetto di impulso ufficioso, salva solo la rinuncia del ricorrente.

Cass. civ. n. 1525/2019

In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ha natura ordinatoria il decreto con il quale la corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, rimedio invece ammissibile avverso il diniego di fissazione della nuova udienza richiesta in fase di riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017).

Cass. civ. n. 27915/2018

In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non è in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l'effetto, l'estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un'udienza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA).

Cass. civ. n. 21586/2018

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, "ex lege", l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza - che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza - deve ritenersi appellabile. (Nella specie è stata cassata la pronuncia d'appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto ritenendo non decisorio il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, assunto in prima udienza in assenza della comparizione delle parti, ed aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione per mancanza di difese di merito, essendo, al contrario, applicabile, come conseguenza dell'estinzione, l'art. 354, secondo comma c.p.c.).

Cass. civ. n. 3626/2014

Le disposizioni degli artt. 181 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito).

Cass. civ. n. 27129/2009

Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per la sua attitudine a consentire la possibile riassunzione del giudizio, è, per definizione, privo del requisito della decisorietà, avendo soltanto carattere ordinatorio, con la sua conseguente inassoggettabilità al ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il riportato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso, rilevando, altresì, l'inutilità del rinnovo della notificazione, effettuata in violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo).

Cass. civ. n. 740/2005

Qualora l'attore si sia costituito in giudizio ma non sia comparso nè alla prima udienza nè a quella di rinvio, l'art. 181, secondo comma, c.p.c. attribuisce al convenuto la facoltà di chiedere o meno che si proceda in assenza di lui. In quest'ultimo caso il giudice è tenuto ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare estinto il processo; ma, nel silenzio della norma, non anche a pronunziare sulle spese di lite, potendo il giudice al riguardo provvedere, in base al principio della soccombenza virtuale, solamente qualora il convenuto viceversa chieda che si proceda in assenza dell'attore. Ne consegue che è nulla, in quanto contraria ai principi informatori della materia e priva di ogni ragionevolezza, la sentenza del giudice di pace contemplante, in difetto della suindicata richiesta da parte del convenuto, anche la liquidazione di tali spese.

Cass. civ. n. 10397/1991

La circostanza che, mancata la comparizione di entrambe le parti all'udienza, il giudice, anziché applicare gli artt. 181 e 309 c.p.c., si limiti a differire la trattazione del processo ad altra udienza non lede, in sé, alcun interesse della parte non comparsa, in quanto una siffatta lesione può verificarsi solo quando la mancata comparizione si inserisca in una più ampia fattispecie, cui una norma ricolleghi determinati effetti: ciò che non si verifica nel caso suddetto, in quanto il diritto alla comunicazione della nuova udienza non è un effetto legale della mancata comparizione, ma soltanto dell'applicazione dell'art. 181, primo comma, c.p.c., preordinata a rendere avvertite le parti delle conseguenze che derivano dalla loro mancata ulteriore comparizione. Pertanto, quando l'udienza non è fissata, sia pure per errore, in base all'applicazione della testè citata norma, non opera il dovere dell'ufficio a dare ed il diritto delle parti a ricevere la comunicazione dell'udienza stessa e vale la regola generale per cui i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza (art. 180, primo comma, c.p.c.) si ritengono conosciuti dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (art. 176 secondo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 232/1984

L'istituto della cancellazione dal ruolo della causa, per inattività delle parti non trova applicazione nel giudizio di cassazione, soggetto ad impulso d'ufficio.

Cass. civ. n. 5918/1980

L'irrevocabilità e la non impugnabilità dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa dal giudice istruttore a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c., non ostano a che il provvedimento medesimo possa essere rimosso e restare improduttivo di effetti quando risulti pronunciato in difetto dei presupposti di legge (nella specie, mediante riapertura del verbale d'udienza, avendo il giudice constatato la presenza dei procuratori delle parti, prima erroneamente esclusa).

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