(massima n. 1)
In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ha natura ordinatoria il decreto con il quale la corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, rimedio invece ammissibile avverso il diniego di fissazione della nuova udienza richiesta in fase di riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017).