(massima n. 1)
La circostanza che, mancata la comparizione di entrambe le parti all'udienza, il giudice, anziché applicare gli artt. 181 e 309 c.p.c., si limiti a differire la trattazione del processo ad altra udienza non lede, in sé, alcun interesse della parte non comparsa, in quanto una siffatta lesione può verificarsi solo quando la mancata comparizione si inserisca in una più ampia fattispecie, cui una norma ricolleghi determinati effetti: ciò che non si verifica nel caso suddetto, in quanto il diritto alla comunicazione della nuova udienza non è un effetto legale della mancata comparizione, ma soltanto dell'applicazione dell'art. 181, primo comma, c.p.c., preordinata a rendere avvertite le parti delle conseguenze che derivano dalla loro mancata ulteriore comparizione. Pertanto, quando l'udienza non è fissata, sia pure per errore, in base all'applicazione della testè citata norma, non opera il dovere dell'ufficio a dare ed il diritto delle parti a ricevere la comunicazione dell'udienza stessa e vale la regola generale per cui i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza (art. 180, primo comma, c.p.c.) si ritengono conosciuti dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (art. 176 secondo comma, c.p.c.).