(massima n. 1)
In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non č in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso č idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessitą di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attivitą processuali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilitą, l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l'effetto, l'estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un'udienza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA).