(massima n. 1)
L'irrevocabilitą e la non impugnabilitą dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa dal giudice istruttore a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c., non ostano a che il provvedimento medesimo possa essere rimosso e restare improduttivo di effetti quando risulti pronunciato in difetto dei presupposti di legge (nella specie, mediante riapertura del verbale d'udienza, avendo il giudice constatato la presenza dei procuratori delle parti, prima erroneamente esclusa).