(massima n. 1)
Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per la sua attitudine a consentire la possibile riassunzione del giudizio, è, per definizione, privo del requisito della decisorietà, avendo soltanto carattere ordinatorio, con la sua conseguente inassoggettabilità al ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il riportato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso, rilevando, altresì, l'inutilità del rinnovo della notificazione, effettuata in violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo).