(massima n. 1)
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, "ex lege", l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza - che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza - deve ritenersi appellabile. (Nella specie č stata cassata la pronuncia d'appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto ritenendo non decisorio il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, assunto in prima udienza in assenza della comparizione delle parti, ed aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione per mancanza di difese di merito, essendo, al contrario, applicabile, come conseguenza dell'estinzione, l'art. 354, secondo comma c.p.c.).