(massima n. 1)
Qualora l'attore si sia costituito in giudizio ma non sia comparso nč alla prima udienza nč a quella di rinvio, l'art. 181, secondo comma, c.p.c. attribuisce al convenuto la facoltā di chiedere o meno che si proceda in assenza di lui. In quest'ultimo caso il giudice č tenuto ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare estinto il processo; ma, nel silenzio della norma, non anche a pronunziare sulle spese di lite, potendo il giudice al riguardo provvedere, in base al principio della soccombenza virtuale, solamente qualora il convenuto viceversa chieda che si proceda in assenza dell'attore. Ne consegue che č nulla, in quanto contraria ai principi informatori della materia e priva di ogni ragionevolezza, la sentenza del giudice di pace contemplante, in difetto della suindicata richiesta da parte del convenuto, anche la liquidazione di tali spese.