(massima n. 1)
Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Nella specie, la S.C. ha considerato tempestivo - nel regime vigente alla data successiva del 30 giugno 2014 - il reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall'ufficio giudiziario, avverso il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 d.l.vo n. 286 del 1998).