(massima n. 1)
Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullitā insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attivitā processuali, non viene meno la possibilitā di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d'altro canto, rilevare, sia che l'art. 165 secondo comma c.p.c., in caso di pluralitā di convenuti, consente la possibilitā della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata giā iscritta a ruolo, sia che l'eventualitā di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione č prevista dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890.