(massima n. 1)
In caso di riassunzione del processo la parte che si è assunto tale onere viene a trovarsi nella stessa posizione in cui, nella originaria vocatio in ius, si trovava l'attore o l'appellante; cosicché, se il processo sia stato riassunto dal convenuto o dall'appellato, i termini rispettivi da osservare per la costituzione delle parti si presentano invertiti e l'attore o l'appellante dovrà costituirsi nel termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. (termine richiamato nell'invito a costituirsi di cui al n. 5 dell'art. 125 disp. att. c.p.c.) e non in quello previsto dall'art. 165 c.p.c.