(massima n. 1)
La ritualità e la tempestività degli atti necessari per la costituzione in giudizio può desumersi, in mancanza di prova contraria ad opera della parte interessata, o, comunque, di opposte risultanze processuali, anche presuntivamente, caso per caso, da qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli atti di causa e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, né esige che i requisiti stessi risultino da atti formali ed insostituibili.