(massima n. 1)
La costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché come previsto dall'art. 165 c.p.c. l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolaritą rispetto alla modalitą stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullitą della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.