(massima n. 1)
La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.