Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 720 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 720 bis Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno(1) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720(2)(3)(4).

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.]

Note

(1) La domanda per ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno assume la forma del ricorso al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la propria residenza o il proprio domicilio ed è proposta dal soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali. Il ricorso deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni a sostegno della domanda e il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
(2) Una volta depositato il ricorso, il giudice tutelare procede ad ascoltare personalmente il beneficiario ed i soggetti legittimati al ricorso, assume le informazioni necessarie e ad esperire i mezzi istruttori per verificare le condizioni del beneficiario, disponendo gli accertamenti medici che ritiene opportuni. Di norma, il giudice tutelare si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta nominando l'amministratore con decreto immediatamente esecutivo. Infine, nello scegliere la persona da nominare il giudice tutelare deve preferire i soggetti di cui all'art. 408 del c.c..
(3) Il decreto con cui viene nominato l'amministratore di sostegno deve contenere le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno, la durata dell'incarico, l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che invece il beneficiario può compiere senza l'intervento dell'amministratore di sostegno, i limiti alle spese che possono essere sostenute ed, infine, la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve relazionare il giudice sull'attività svolta e sulle condizioni della vita personale e sociale del beneficiario.
(4) Si precisa che l'amministratore di sostegno può essere sia assistente che rappresentante del beneficiario, con la conseguenza che l'incapacità di compiere determinati atti è solo un'ipotesi eccezionale, mentre la capacità di agire è la regola. Infatti, a differenza degli altri istituti precedentemente analizzati, con la nomina dell'amministratore di sostegno la capacità d'agire non viene in nessun caso limitata del tutto, ma solamente ristretta entro determinati limiti indicati nello stesso decreto di nomina. Pertanto, la funzione dell'amministratore di sostegno è quella di affiancare e non di sostituire il beneficiario nello svolgimento delle sue attività inerenti la sua vita personale e sociale.

Ratio Legis

Tale norma è stata aggiunta dalla l. 6/2004 che ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto a protezione degli incapaci, denominato amministrazione di sostegno. Con tale strumento, l'ordinamento tutela con minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana in quanto colpite da menomazioni psico-fisiche.

Spiegazione dell'art. 720 bis Codice di procedura civile

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto per effetto della Legge n. 6/2004, la quale ha aggiunto un nuovo capo I al titolo XII del libro I del codice civile al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’esigenza di prevedere tale nuovo istituto si fonda sulla convinzione che, accanto agli istituti tradizionali, fosse necessario prevedere una figura che avesse funzione non tanto sostitutiva, ma di sostegno, e che intervenisse non nella totalità degli atti che la persona assistita è chiamata a compiere (come previsto per l’interdizione) e neppure in un ambito di categoria predefinito (è questo il caso dell’inabilitazione), ma soltanto in quegli atti per i quali la situazione concreta suggerisce una presenza rafforzata.

Il problema principale che ci si è posti, infatti, è stato quello di capire quando si debba ricorrere all'amministrazione di sostegno e quando agli altri istituti.
Esaminando la casistica giurisprudenziale sembra prevalere l'orientamento secondo cui la normativa dell'amministrazione di sostegno può trovare applicazione anche nel caso di persone totalmente incapaci di intendere e volere, con una modulazione dei poteri di assistenza o di rappresentanza dello stesso amministratore di sostegno che tenga conto dell'esigenza di protezione del beneficiario e del suo grado di capacità di agire.

In particolare, si è sostenuto che l'ambito di applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno possa essere individuato non già con riguardo al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto con riferimento alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di quel soggetto.

Per quanto concerne la natura del procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, si riscontrano due diverse teorie.
a) secondo un primo orientamento si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, risultando essenzialmente finalizzato alla mera gestione degli interessi della persona che si vuole sottoporre alla misura di protezione.
b) secondo altra tesi, invece, il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno avrebbe natura contenziosa, poiché idoneo a concludersi con un provvedimento che incide sullo status della persona sottoposta alla misura di protezione, con effetto limitativo, anche se in modo parziale, della capacità di agire di quest'ultimo.

La natura del procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno produce effetti diretti sulla questione relativa alla configurabilità o meno di un onere di patrocinio legale per la valida proposizione dell'atto introduttivo del procedimento.
Al riguardo si ritiene che debba operarsi una distinzione tra il caso in cui sia la stessa persona beneficiaria ad attivare la procedura e quello in cui il procedimento sia instaurato su istanza di soggetti terzi direttamente nei confronti della persona che si vuole sottoporre alla misura di protezione; in questo secondo caso, anche in considerazione del carattere contenzioso che verrebbe ad assumere il procedimento, non si ritiene opportuno poter derogare al generale disposto di cui all’u.co. dell’art. 82 del c.p.c., ai sensi del quale, fatti salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale ed alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.

Per effetto del combinato disposto degli artt. 406 e 712, l'atto introduttivo del procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno deve assumere la forma del ricorso.
Tale ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti tra quelli indicati all'art. 417 del c.c.; se il ricorso concerne una persona interdetta o inabilitata, allo stesso deve accompagnarsi l'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, da presentare al giudice competente per quest'ultima.

Ex art. 406 del c.c. il ricorso introduttivo deve essere proposto anche dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, allorchè siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. In alternativa, tali soggetti possono fornire notizia al P.M. dei fatti rilevanti, dei quali siano venuti a conoscenza.

Il ricorso deve essere proposto al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Per quanto concerne il suo contenuto, esso deve indicare, ex art. 407 del c.c.: le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno, il nominativo o domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Secondo il disposto dell’art. 405 del c.c. co. 1, il Giudice tutelare, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, con decreto motivato, il quale è immediatamente esecutivo (trattasi di termine meramente ordinatorio).
E’ obbligatoria la partecipazione al procedimento del P.M., il che comporta che a quest'ultimo deve essere comunicato il decreto di fissazione dell'udienza a cura dell'ufficio del giudice tutelare.
Secondo quanto disposto dall’art. 713 del c.p.c., sia il ricorso introduttivo che il decreto di fissazione dell'udienza debbono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario e alle altre persone indicate nel ricorso; il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce e, ove occorra, deve recarsi nel luogo in cui questa si trova.

Qualora ne sussista la necessità, il Giudice tutelare adotta, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio del beneficiario; può anche procedere alla nomina di un amministratore provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno si conclude con un decreto motivato, il quale deve contenere:
a) le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
b) la durata dell'incarico dell'amministratore;
c) la specificazione degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
d) i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
e) la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice in ordine all'attività svolta ed alle condizioni di vita personali e sociali del beneficiario.

Sia il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno che il provvedimento di chiusura, così come ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno, devono essere immediatamente annotati, a cura del cancelliere, nell'apposito registro.
Inoltre, il decreto di apertura e quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine dell'atto di nascita del beneficiario.
In caso di durata dell'incarico a tempo determinato, alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga le annotazioni devono essere cancellate.

All'amministratore di sostegno spettano solo ed esclusivamente quei limitati poteri che saranno espressamente elencati nel decreto di nomina, concetto questo che viene ulteriormente ribadito dall’art. 409 del c.c., prevedendo che il beneficiario conservi la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministrazione di sostegno.

Il principio di autodeterminazione del soggetto da tutelare è riconosciuto anche nella scelta dell'amministrazione di sostegno, come si desume dal disposto dell’art. 408 del c.c., norma che attribuisce allo stesso interessato il potere di designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la persona da nominare suo amministratore di sostegno in previsione della sua eventuale futura incapacità.
In caso di mancata designazione, il giudice tutelare dovrà preferire, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il procedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno, così come la sua revoca, risultano disciplinati dall’art. 413 del c.c..
Il procedimento di cessazione dell'amministrazione di sostegno può essere introdotto con istanza motivata rivolta al giudice tutelare ad opera del beneficiario della misura, del P.M. o di taluno dei soggetti di cui all'art. 406 del c.c..
L'istanza, che deve essere comunicata al beneficiario e all'amministratore, dovrà avere la forma del ricorso ed indicare le circostanze idonee a determinare la cessazione della misura di protezione (deve trattarsi, indubbiamente, di fatti e circostanze sopravvenuti rispetto al tempo dell'emissione del decreto di nomina).

Al momento della cessazione dell'incarico, l'amministratore di sostegno deve consegnare i beni che ha amministrato e presentare, nel termine di due mesi, il rendiconto finale al giudice tutelare per l'approvazione.

Secondo quanto espressamente disposto dal secondo comma della norma in esame, i provvedimenti del giudice tutelare sono soggetti a reclamo, da presentare, ex art. 739 del c.p.c., davanti alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'ufficio del giudice tutelare che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il rinvio all' art. 739 deve intendersi limitato alla previsione dello svolgimento del procedimento di secondo grado in camera di consiglio e alla disciplina dei termini per l'impugnazione (che consistono in dieci giorni dalla notificazione del decreto pronunziato nei confronti di più parti, ovvero dalla comunicazione del decreto, in caso di emissione officiosa del provvedimento).
Contro il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo è proponibile ricorso per cassazione entro i termini ordinari (sessanta giorni dalla notificazione del decreto ovvero un anno dalla pubblicazione).

La legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi in materia di amministrazione di sostegno, sia in caso di reclamo che di ricorso per cassazione, spetta a tutti coloro che avrebbero avuto diritto a proporre la domanda in primo grado, a prescindere dalla loro effettiva partecipazione al giudizio nella fase del procedimento, terminata con l'emissione del provvedimento che si sottopone ad impugnazione.

Massime relative all'art. 720 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12998/2019

La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno perché l'interessato, affetto da una gravissima patologia comportante "shock" emorragici con rapida perdita della coscienza e compromissione delle funzioni vitali, nonché difficolta` nell'eloquio tali da consentirgli di esprimersi esclusivamente mediante computer, era tuttavia capace di intendere e di volere).

Cass. civ. n. 6518/2019

Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.

Cass. civ. n. 32071/2018

I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio judicii".

Cass. civ. n. 23772/2017

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.

Cass. civ. n. 14158/2017

Nei procedimenti in tema di amministrazione di sostegno, avverso il decreto con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda proposta dall’amministratore di sostegno di autorizzazione ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, è sempre ammesso il reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di provvedimento definitivo avente natura decisoria su diritti soggettivi personalissimi (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 360, comma 3, c.p.c.).

Cass. civ. n. 1093/2017

In tema di procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l’intervento del P.M., il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell’ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 14190/2013

Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 c.p.c., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.

Cass. civ. n. 18634/2012

L'art. 720 bis, secondo comma, c.p.c., nel disciplinare il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che il reclamo contro il decreto, con cui il giudice tutelare si pronuncia in ordine alla relativa istanza, sia proposto non dinnanzi al tribunale, bensì alla corte d'appello, disposizione che, pertanto, prevale, avendo carattere speciale, su quella generale risultante dagli artt. 739 c.p.c. e 45 disp. att. c.c.

Cass. civ. n. 13747/2011

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l'amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, primo comma, c.c.), dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio.

Cass. civ. n. 23743/2007

Il procedimento di nomina e regolamentazione dell'amministrazione di sostegno delineato dagli artt. da 404 a 413 c.c. e dall'art. 720 bis c.p.c., a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6, è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l'applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate. Pertanto, nel caso di residenza dell'amministratore diversa da quella del beneficiato, non è applicabile l'art. 343, comma 2, c.c., che consente il trasferimento della tutela del minore nel circondario dove il tutore ha il proprio domicilio, in quanto non specificamente richiamato dalle norme sull'amministrazione di sostegno.

Cass. civ. n. 25366/2006

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 720 bis Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Antonio S. L. R. chiede
lunedì 21/12/2020 - Piemonte
“L'amministratore di sostegno rimosso ha legittimazione ad impugnare il provvedimento di rimozione e in che forma, con il reclamo al Collegio?”
Consulenza legale i 29/12/2020
Va premesso che nel quesito non viene specificato il motivo della “rimozione” dell’amministratore di sostegno. Occorre, infatti, tenere presente che l’amministratore di sostegno può cessare dall’incarico sia per il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo all’adozione della misura di protezione (che può essere disposta anche in presenza di esigenze di natura temporanea, ex art. 404 c.c.), sia per motivi attinenti al comportamento dell’amministratore stesso.
In tema di revoca, l’art. 413 c.c. contempla sia l’ipotesi in cui si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno (in sostanza, non sussiste più l'impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi), sia quella in cui si siano verificati i presupposti per la sostituzione dell'amministratore, sia, ancora, l’eventualità in cui l’amministrazione si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario (nel quale ultimo caso potrebbe rendersi necessario ricorrere alle diverse misure dell’interdizione o dell’inabilitazione).
Da notare che legittimati a proporre al giudice tutelare l’istanza di revoca (che deve essere motivata) sono, sempre secondo l’art. 413 c.c.: il beneficiario; l'amministratore di sostegno stesso; il pubblico ministero; i soggetti di cui all'articolo 406 c.c., il quale a sua volta rinvia anche all’art. 417 c.c. Dunque gli altri soggetti legittimati a chiedere la revoca sono i responsabili dei servizi sociali e sanitari, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado.
Poiché, purtroppo, la disciplina del codice in materia di misure di protezione si articola in un sistema di rinvii che non sempre è facile seguire, occorre tenere conto anche del disposto dell’art. 384 c.c., applicabile all’amministrazione di sostegno in virtù del rinvio contenuto nell’art. 411 c.c.
In particolare, l’art. 384 citato attribuisce al giudice tutelare il potere di “rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente” (si tratta, comunque, di ipotesi che possono farsi rientrare nella previsione generale dell’art. 413 c.c., dal momento che condurrebbero alla necessaria sostituzione dell’amministratore).
Passando alla procedura, l’art. 720 bis del c.p.c. stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applichino, “in quanto compatibili”, una serie di norme, tra cui l’art. 720 c.p.c.
Inoltre il secondo comma prevede testualmente che “contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739”.
L’art. 720 c.p.c., richiamato dal 720 bis, “adattato” all’istituto dell’amministrazione di sostegno, andrebbe letto come segue, sostituendo nel testo i termini corrispondenti: "per la revoca dell'amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l’amministrazione di sostegno possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare il decreto pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio".
Esaurito l’esame del quadro normativo di riferimento, occorre dare risposta al quesito. Invertendo l’ordine delle domande, possiamo subito affermare che il mezzo di impugnazione esperibile avverso il decreto, emesso dal giudice tutelare, di revoca dell’amministratore di sostegno è dato dal reclamo, da proporsi però (in deroga a quanto previsto proprio dall’art. 739 c.p.c., il quale stabilisce espressamente che i decreti del giudice tutelare sono reclamabili dinanzi al tribunale) alla corte d'appello, in virtù del disposto dell’art. 720 bis c.p.c., sopra esaminato.
Quanto alla legittimazione dell'amministratore di sostegno, lo stesso art. 720 c.p.c., in precedenza esaminato, attribuisce a coloro che avevano diritto di promuovere la nomina dell'amministratore non solo la legittimazione ad intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, ma anche quella ad impugnare il provvedimento emesso nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio. Ora, l'amministratore di sostegno non è, logicamente, tra i soggetti legittimati a promuovere la propria nomina: tuttavia, come abbiamo visto, l’art. 413 c.c. include espressamente l’amministratore di sostegno nel numero dei soggetti legittimati a proporre istanza di revoca della misura di protezione. Non vi sarebbe, dunque, ragione di escluderlo dalla possibilità di impugnare il relativo decreto, a fortiori nel caso in cui venisse disposta la sostituzione dell’amministratore per presunte violazioni, negligenze, irregolarità che si assumano commesse da quest’ultimo.