A seguito del mutamento delle circostanze, a cui fa riferimento il primo comma dell’
art. 429 del c.c., si ammette la possibilità della apertura di un procedimento di accertamento
ex novo dello stato di
interdizione o
inabilitazione, con le forme di cui agli artt. 712 ss.
Il nuovo procedimento può essere instaurato soltanto se il precedente è stato già concluso con
sentenza passata in giudicato.
Infatti, costituiscono presupposti della
revoca, i seguenti:
a) il
passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione;
b)la deduzione di un mutamento delle condizioni di salute dell'interdetto o inabilitato, successivo al passaggio in giudicato della sentenza, e tale da realizzare la cessazione del fatto che aveva reso necessario il
provvedimento
L'indagine del giudice è volta ad accertare se e in che misura i presupposti di fatto che hanno determinato la pronuncia di interdizione siano successivamente venuti meno
Il procedimento si apre con un ricorso e soggetti legittimati attivi alla sua presentazione sono quelli individuati dall'
art. 429 del c.c., ovvero gli stessi che possono presentare istanza di interdizione o inabilitazione.
Il 2° co. della norma conferma quanto già previsto all'
art. 718 del c.p.c., ovvero la possibilità di opporsi alla revoca per i soggetti che erano legittimati a promuovere il giudizio di interdizione o inabilitazione.
Gli stessi soggetti legittimati a proporre la domanda di interdizione o inabilitazione possono impugnare la sentenza di revoca, pur non avendo partecipato al giudizio che questa conclude.
Per quanto concerne gli effetti della revoca occorre fare riferimento a quanto disposto dal primo comma dell’
art. 431 del c.c.; la caratteristica maggiormente rilevante può individuarsi nel fatto che il ripristino della piena capacità opera a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca, senza che assuma rilievo la pubblicità del provvedimento.