L’art. 19 comma 1 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 (
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), ha introdotto delle importanti modifiche al criterio della competenza territoriale del
giudice dell'esecuzione, abrogando anche il 2° co. dell'
art. 26 del c.p.c., in forza del quale veniva disposto che «
per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore».
Il primo comma disciplina la particolare ipotesi in cui
debitore sia una delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’
art. 413 del c.p.c., statuendo che in tali casi vige la regola che lega la competenza del giudice dell'esecuzione al luogo di
residenza,
domicilio,
dimora o sede del terzo pignorato.
Per una esatta individuazione di "
amministrazione pubblica" occorre fare riferimento al secondo comma dell'
art. 1 del T.U.P.I., ai sensi del quali sono considerate tali «
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
La
ratio di tale opzione normativa risiede nell'esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città (normalmente sedi di pubbliche amministrazioni), siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi.
Sono espressamente fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio quella di cui all'articolo 14, comma 1
bis, secondo periodo, della legge 31 dicembre 1996, n. 669 (
Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), in base al quale: "
Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa”.
Il secondo comma, invece, si occupa dei soggetti diversi da una pubblica amministrazione, per i quali non trova applicazione il criterio di competenza territoriale connesso al luogo di residenza del terzo debitore, mentre viene dato esclusivo rilievo al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
In tal modo il legislatore ha inteso garantire la c.d. “
simultaneità” del processo di espropriazione di crediti, prescindendosi dal luogo di residenza dei terzi pignorati, e così tutelando, tra gli altri, il terzo chiamato (il quale non è parte del procedimento di espropriazione).
Inoltre, la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e che interessano più di un terzo debitore riesce a garantire un migliore livello di tutela dell'esecutato, potendosi così anche evitare nella prassi ulteriori inconvenienti, quale la necessità di proporre tante opposizioni quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.
Tale esigenza sarebbe stata maggiormente avvertita a seguito dell'introduzione della ricerca telematica dei beni da pignorare ex
art. 492 bis del c.p.c., anch'esso introdotto dall'art. 19 del citato D.L. 132 del 2014, in quanto con tale ricerca aumenteranno le fonti di informazione del creditore procedente e, dunque, il numero dei terzi a cui notificare l’atto di pignoramento.