(massima n. 1)
In relazione alla proposizione di domanda formalmente volta ad accertare l'impossibilitā di eseguire l'ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito ed invece qualificata come azione volta a determinare le modalitā di esecuzione della sentenza, ai fini della competenza territoriale deve trovare applicazione, anche nel caso di obbligo attinente ad un rapporto di lavoro, l'art. 26, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale, per l'esecuzione forzata di obbligo di fare e di non fare, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla "sede materiale" dell'esecuzione, ossia al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro dal quale il lavoratore č stato trasferito o, comunque, nel quale debbono porsi in essere gli adempimenti necessari a realizzare l'effetto utile della sentenza, essendo irrilevante lo scopo di accertare l'impossibilitā di eseguire la sentenza e non giā di darvi attuazione, dal momento che rileva la finalitā dell'azione, volta a determinare l'ambito di precettivitā del "dictum" del giudice e la sua concreta esigibilitā.