(massima n. 1)
In materia di espropriazione forzata di crediti, la norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 180 del 1950, sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni, secondo cui il pignoramento — si tratti di stipendi, pensioni o assegni assimilati — deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'Istituto che ne cura la gestione, è riferibile — stante la specialità della normativa citata, rispetto alla disciplina del codice di rito, e la sua conseguente assoggettabilità a criteri di stretta interpretazione — alle sole pensioni ed assegni di dipendenti da pubbliche amministrazioni e quindi non anche alle pensioni erogate dagli enti previdenziali alla generalità degli assicurati. Ove siano in questione queste ultime, trova pertanto applicazione la regola generale secondo cui è competente per l'esecuzione — anche ai fini della citazione del terzo perché renda la prescritta dichiarazione — a norma degli artt. 26 e 543, secondo comma n. 4, c.p.c., il giudice del luogo di residenza del terzo debitore, regola che, nel caso di terzo avente natura di persona giuridica, si specifica in quella che attribuisce rilevanza al foro della sede della stessa, in eventuale concorrenza con il foro del luogo in cui la persona giuridica abbia uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, secondo il criterio desumibile dall'art. 19, primo comma, c.p.c.