(massima n. 1)
Quando si procede ad esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c. di un credito derivante da rapporto di lavoro intrattenuto con un concessionario di un pubblico servizio (nel caso di specie la societą Poste Italiane, derivante dalla trasformazione dell'Ente Poste Italiane ), il giudice dell'esecuzione competente per territorio va individuato in via esclusiva e non alternativa rispetto a quello della sede del concessionario nel tribunale del luogo ove trovasi l'ufficio della societą da cui il debitore dipende, dovendosi applicare la regola desumibile dagli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, da leggere alla luce della sentenza n. 231 del 1994 della Corte costituzionale.