(massima n. 1)
In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo e quarto comma, c.p.c.) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltą del creditore procedente, a norma dell'art. 19, primo comma, c.p.c., di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la competenza del pretore del luogo della filiale di istituto di credito nei cui confronti il debitore esecutato vantava un credito, rilevando che ai fini della competenza non rileva l'eccezione con cui si contesti la possibilitą di pignorare un credito dell'Inps verso la filiale di istituto bancario avente sede al di fuori della circoscrizione del giudice che abbia emesso il provvedimento a fondamento dell'esecuzione).